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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia)
Art. 105
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia), la parola:
"settembre"
è sostituita dalla seguente:
"aprile"
.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.