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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)
Art. 53
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), è sostituito dal seguente:
"2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate. Possono essere consultate istituzioni, enti e associazioni competenti nel settore agroalimentare.".
Art. 54
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
"1. La competente struttura della Giunta regionale verifica il rispetto delle disposizioni della presente legge e del "regolamento d'uso" del marchio.".
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 le parole:
"L’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"La competente struttura della Giunta regionale".
Art. 55
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 25/1999 è abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.