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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 7
- Cabina tecnica di regia
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale si avvale del supporto di una cabina tecnica di regia.
2. La cabina tecnica di regia fornisce alle strutture regionali competenti supporto per la redazione del piano straordinario di cui all’articolo 3 e cura il monitoraggio dell’andamento dello stato di crisi idrica e idropotabile.
3. La cabina tecnica di regia è composta dai responsabili delle strutture tecniche della Regione, dell’autorità idrica, dell’EAUT, delle province, delle autorità di bacino, delle aziende sanitarie locali e dal responsabile della struttura tecnica del comune il cui sindaco è componente del comitato istituzionale.
4. La Giunta regionale, su indicazione degli enti di cui al comma 3, definisce la composizione e le modalità di funzionamento della cabina tecnica di regia.
5. Per la partecipazione alla cabina tecnica di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.