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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 5
- Poteri sostitutivi
1. Nel caso in cui si debba provvedere all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario, i soggetti competenti vi provvedono mediante determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. I termini previsti dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), per la convocazione e la conclusione delle conferenze di servizi sono ridotti alla metà, approssimando per eccesso nel caso in cui il termine dimezzato sia espresso da un numero dispari.
2. L’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli interventi del piano straordinario di competenza dell’autorità idrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 4, della l.r. 69/2011.
3. Gli interventi strutturali previsti nel piano straordinario hanno valenza strategica regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 “ Disciplina degli accordi di programma”) e, ai fini della loro realizzazione, si applicano le disposizioni del capo II, sezione II e III della medesima legge.
4. Ove i soggetti competenti non provvedano a dare attuazione agli interventi non strutturali, alle misure e agli adempimenti previsti nel piano straordinario entro i termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
5. Qualora gli interventi, le misure e le azioni previste dal piano straordinario non vengano realizzate a causa di inadempienze dei soggetti gestori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r. 69/2011. L'autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011, di seguito denominata “autorità idrica”, procede alla diffida, prevista dallo stesso articolo 23, comma 3, della l.r. 69/2011, entro dieci giorni dalla rilevazione del mancato rispetto dei tempi previsti nel piano straordinario, assegnando un termine per l'adempimento non superiore a venti giorni.
6. Ove l'autorità idrica non proceda in conformità a quanto previsto dal comma 5, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 69/2011.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.