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Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 5 bis
Formazione del personale del servizio sanitario regionale (8)

Articolo inserito con l.r.17 marzo 2022, n. 8, art. 1.

1. La Regione, ai fini di una costante ed adeguata formazione sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale, promuove la presenza di tale materia nell’ambito dei programmi regionali per la formazione continua sviluppati in attuazione di quanto disposto dall’articolo 16 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Per l’attuazione della finalità di cui al comma 1, la Commissione regionale per la formazione sanitaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 51, comma 5, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), può formulare proposte dirette a promuovere l’inserimento della formazione sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nella programmazione della formazione continua regionale, di area vasta e aziendale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

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Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.