Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18
Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012
Art. 1
- Oggetto
1. La Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.