Menù di navigazione

Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 1
- Oggetto
1. La Regione Toscana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.