Legge regionale 7 maggio 2012, n. 16
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 );
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Il d.lgs. 167/2011 ha riformato l’istituto dell’apprendistato abrogando le norme contenute negli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), di cui l’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è attuazione, stabilendo, in particolare, all’articolo 7, comma 7, che per le regioni e i settori ove la disciplina del testo unico non è immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria, e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del testo unico, le regolazioni vigenti;
2. Il termine stabilito per il regime transitorio dall’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 167/2011 scade il 25 aprile 2012 e quindi è urgente modificare la normativa regionale al fine di recepire le nuove tipologie di apprendistato;
3. Al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi è prevista l’immediata entrata in vigore della legge.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.