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Legge regionale 7 maggio 2012, n. 16

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 3
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);
b) per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 167/2011;
c) per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.