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Legge regionale 11 aprile 2012, n. 13

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 18 aprile 2012




PREAMBOLO



Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), che attribuisce alle regioni la potestà di determinare con legge gli importi della tassa automobilistica nella misura compresa tra il 90 per cento ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente;


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007);


Considerato quanto segue


1. Al fine di mantenere ed attrarre attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, nonché attenuare eventuali migrazioni di grandi flotte di veicoli verso territori appartenenti allo Stato italiano, aventi autonomia speciale, che determinano impropri fenomeni di dumping fiscale, è necessario adottare uno strumento di incentivazione fiscale;


2. È necessario altresì perseguire il principio di equità fiscale trattando diversamente, dal punto di vista fiscale, il possesso di automezzi, a seconda della diversa appartenenza degli stessi al singolo soggetto privato o ad un’impresa. Principio che, peraltro, è stato già perseguito ed attuato in altre regioni italiane dando luogo, evidentemente, proprio alla necessità di intervenire nel senso previsto della presente legge, per mantenere ed attrarre in Toscana l’attività imprenditoriale di autonoleggio;


3. La diminuzione dell’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, che persegue il fine citato di mantenere ed attrarre in Toscana l’attività imprenditoriale di autonoleggio, potrebbe evitare una minore entrata stimata nell’ordine di oltre 25 milioni di euro;


4. Il potere regionale di determinare l’importo della tassa automobilistica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24 del d.lgs 504/1992 , è esercitabile per i pagamenti relativi a periodi fissi posteriori al 1° gennaio e dunque non necessariamente con riferimento all’intera annualità, con ciò consentendo l’intervento regionale anche durante l’esercizio in corso;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.