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Legge regionale 11 aprile 2012, n. 13

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 18 aprile 2012

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis e 2 quater dell’articolo 1 bis sono stimate in euro 1.400.000,00 per l’anno 2012, euro 3.800.000,00 per l’anno 2013 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014.
1 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione per l’anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
- Anno 2012
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.400.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 1.400.000,00
- Anno 2013
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 3.800.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 3.800.000,00
- Anno 2014
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 5.000.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 5.000.000,00
1 quater. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.