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Legge regionale 27 marzo 2012, n. 12

Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 6 aprile 2012

CAPO I
- Disposizioni urgenti in materia ambientale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole:
“richiesta di autorizzazione”
sono inserite le seguenti:
“e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto,”.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006, dopo le parole:
“stabilimento o insediamento”
inserire le seguenti:
“o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”
, e dopo le parole:
“richiesta di autorizzazione”
sono inserite le seguenti:
“e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto,”.
Art. 2
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006, le parole:
“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13,”
sono sostituite dalle seguenti:
“Entro il 31 dicembre 2012”.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole:
“31 marzo”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:
“a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a);”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole:
“30 novembre 2011”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 maggio 2012”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 4
1. All’articolo 20 sexies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole:
“a condizione che tali impianti”
sono inserite le seguenti:
“, non iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche),”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole:
“31 marzo 2012”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 marzo 2013”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.