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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

CAPO III
- Norme transitorie e finali
Art. 20
- Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati all’entrata in vigore della legge stessa.
2. Le seguenti disposizioni, come modificate o introdotte dalla presente legge, sono efficaci a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 ) che danno loro attuazione:
3. Le disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009, di cui al comma 2, sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I criteri per la selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui al decreto del Ministro della Solidarietà sociale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia ed all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi), continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009 di cui al comma 3.
5. La Consulta regionale del servizio civile opera nella composizione di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 35/2006 , come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della l.r. 40/2005 , la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:
a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;
b) del costo unitario per ciascun giovane.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.