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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 9
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.