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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“progetti”
sono inserite le seguenti:
“o i documenti operativi”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“soggetti”
sono inserite le seguenti:
“e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“3 bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l’obbligo per l’ente di effettuare una nuova selezione e l’esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.