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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 7
1. Dopo l’articolo 7 ter della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“Art. 7 quater - Servizio civile presso l’amministrazione regionale
1. Il servizio civile può essere prestato presso l’amministrazione regionale nell’ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3, e contengono gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c).
3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso
l’amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti .”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.