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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 6
- Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 35/2006
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter - Progetti di interesse regionale
1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di
interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo di servizio civile regionale.
2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 ed indicano:
a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;
b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;
c) l’eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.
3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:
a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei documenti approvati.
4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale interessate all’attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:
a) il responsabile del progetto;
b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;
c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c);
d) l’eventuale numero ulteriore di giovani di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c bis);
e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;
f) le modalità di impiego dei giovani e l’orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2;
g) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4.
5. I criteri per l’approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.