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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 35/2006
“Art. 7 bis - Servizio civile all’estero
1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2:
a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;
c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede toscana dell’ente titolare del progetto;
d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;
f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.
4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all’estero.
5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.