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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“prestato”
sono inserite le seguenti:
“sul territorio regionale”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) il responsabile del progetto;”.
3. Dopo la lettera b), del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell’ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede;”.
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 19, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;”.
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“c bis) l’eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l’ente intende autonomamente finanziare e l’impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l’intera copertura delle relative spese prima dell’avvio dei giovani al servizio;”.
6. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“e) l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi;”.
7. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“e bis) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede.”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“3.bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell’ente dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale.”.
9. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“c bis) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto.”.
10. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“5 I criteri per l’approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 19.”.
11. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“5 bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale.”.
12. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“5 ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall’ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 19.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.