Menù di navigazione

Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 3
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“abili”
sono inserite le seguenti:
“ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.