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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 2
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 le parole:
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“ un anno.”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“nazionale”
sono inserite le seguenti:
“ o regionale”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“1 ter. Nell’albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) il numero di sedi di attuazione dichiarate;
b) la presenza stabile nell’ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile.”.
4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“1 quater. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce in particolare:
a) l’individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1 ter;
b) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell’ambito del medesimo bando;
c) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1 ter;
d) le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.