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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 35/2006
“Art. 23 - Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di cui all’articolo 16.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.