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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 16
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) le procedure per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso.”.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie;”.
3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto;”.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“dei progetti”
sono inserite le seguenti:
“e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare;”.
5. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6;”.
6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“nei progetti”
sono inserite le seguenti:
“o documenti operativi”.
7. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“progetti”
sono inserite le seguenti:
“ e dei documenti operativi;”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.