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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 15
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;
3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
4) enti locali.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.