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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 35/2006
“Art. 16 - Programmazione del servizio civile regionale
1. La programmazione in materia di servizio civile regionale è effettuata nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e definisce in particolare:
a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) gli elementi di integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;
d) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento;
e) i criteri per il finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile regionale;
f) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, lettera d). I dati, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all’adozione dell’atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 2.
2. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1, è effettuata dalla Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 40/2005. Il documento di attuazione definisce, in particolare, anche la previsione del numero massimo di giovani da attivare nell’anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.