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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 11
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia”.
2. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“I soggetti che”
sono aggiunte le seguenti:
“nell’ultimo anno e per almeno sei mesi”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.