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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 10
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all’articolo 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile nazionale.”.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a bis) nei casi di progetti all’estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
“b bis) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell’assegno;”.
4. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
“b ter) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.