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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 56 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
1. Per l’emanazione della pronuncia di cui all’articolo 57, l’autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l’acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all’articolo 46.
2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall’articolo 52 ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 57.
3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
4. Il regolamento di cui all’articolo 65, definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.