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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l’uso distorto;


2. La materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50;


3. È necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;


4. Al fine di assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese;


5. Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili;


6. La Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”, approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835;


7.Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l’immediata entrata in vigore della legge;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.