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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012

Art. 3
1. Dopo l’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 quater - Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’articolo 17 bis, comma 3, lettera a), è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.