Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 12
- Revisore unico dei conti
1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 267/2000 (42).
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’
articolo 241 del d.lgs 267/2000 , facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell'attività svolta.
Note del Redattore: