Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 11 bis
Funzioni del consiglio direttivo (41)
1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea:
a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;
b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
c) approva il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.
2. Il consiglio direttivo provvede altresì:
a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea;
b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;
c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all’articolo 25, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.
Note del Redattore: