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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
“1.Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.