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Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011

Art. 11
- Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2012 in euro 100.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, dell’annualità 2012 del bilancio pluriennale 2011 – 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

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Alinea così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.