Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2012 in euro 100.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, dell’annualità 2012 del bilancio pluriennale 2011 – 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.