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Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all’Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono principalmente perseguiti attraverso:
a) la previsione negli atti di programmazione, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (12)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 39.

, di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorino la sicurezza degli utenti;
b) la previsione di una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana, coordinata dalle strutture di supporto di cui all'articolo 6. (8)

Parole aggiunte con l.r. 11 giugno 2014, n. 32, art. 1.

c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

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Alinea così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.