Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
Art. 1
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005 (1)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:
“c bis )in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l’individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.