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Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);


Visto il parere espresso dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. Con l’entrata in vigore della l.r. 51/2010 , è stata modificata la previgente normativa in materia di iniziativa popolare dettando procedure aggiornate, tenendo, altresì, conto dell’evoluzione della legislazione statale e regionale in materia di istituti di democrazia diretta. A seguito di ciò, le proposte di legge regionale di iniziativa popolare sono ulteriormente incrementate nel numero rispetto a quanto già si era manifestato negli anni immediatamente precedenti l’introduzione della nuova legge regionale.


2. L’esperienza di questo primo anno di vigenza delle disposizioni della l.r. 51/2010 , ha reso anche evidente l’esigenza di chiarire, attraverso una disciplina più puntuale, i procedimenti relativi alle richieste di assistenza tecnica dei promotori delle iniziative e le modalità di presentazione delle stesse da parte degli enti locali, in particolare nel caso di proposte presentate da tre consigli comunali, ai sensi all’articolo 1 della stessa l.r. 51/2010 . Questo al fine di prevenire o ridurre i casi di rigetto per improcedibilità delle iniziative presentate e di non incorrere in ipotesi di diniego dell’assistenza, evitando, conseguentemente, il ripetersi di procedure non correttamente interpretate da parte dei promotori, così da garantire un minore aggravio della copertura amministrativa della legge.


3. Le revisioni introdotte hanno reso opportuni ulteriori interventi sul testo, in particolare con riferimento alle disposizioni sulla sospensione dei termini, al fine di rendere univoche le norme e di armonizzare la disciplina complessiva.


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 51/2010
1. L’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Assistenza ai promotori dell’iniziativa
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.
2. Al fine di ottenere l’assistenza di cui al comma 1, può essere presentata richiesta scritta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:
a) tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) il sindaco di un comune della Regione;
c) il presidente di una provincia della Regione;
d) l’organo di vertice di una città metropolitana della Regione, quando costituita.
3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per l’esercizio dell’iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all’articolo 16 della stessa l.r. 36/2000.
4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:
a) il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;
b) una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della legge regionale;
c) nel caso di cui al comma 2, lettera a), duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all’articolo 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.
5. L’Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta a quanto prescritto dall’articolo 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), oppure entro il termine di quaranta giorni, nel caso di cui al comma 2, lettera a).
6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l’assistenza venga prestata.
7. Nei casi cui al comma 2, lettere b), c) e d), l’assistenza non è prestata se sia stata già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi dell’articolo 12.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 51/2010 le parole:
“contributo forfettario”
sono sostituite dalle seguenti:
“rimborso spese forfettario”
.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 51/2010 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nel caso di iniziativa di tre consigli comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l’identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all’articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.”.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 51/2010 è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti di cui al comma 1, all’atto della presentazione, provvedono ciascuno all’indicazione di un proprio delegato.”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 51/2010
1. L’articolo 16 della l.r. 51/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - Sospensione dei termini
1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.