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Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);


Visto il parere espresso dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. Con l’entrata in vigore della l.r. 51/2010 , è stata modificata la previgente normativa in materia di iniziativa popolare dettando procedure aggiornate, tenendo, altresì, conto dell’evoluzione della legislazione statale e regionale in materia di istituti di democrazia diretta. A seguito di ciò, le proposte di legge regionale di iniziativa popolare sono ulteriormente incrementate nel numero rispetto a quanto già si era manifestato negli anni immediatamente precedenti l’introduzione della nuova legge regionale.


2. L’esperienza di questo primo anno di vigenza delle disposizioni della l.r. 51/2010 , ha reso anche evidente l’esigenza di chiarire, attraverso una disciplina più puntuale, i procedimenti relativi alle richieste di assistenza tecnica dei promotori delle iniziative e le modalità di presentazione delle stesse da parte degli enti locali, in particolare nel caso di proposte presentate da tre consigli comunali, ai sensi all’articolo 1 della stessa l.r. 51/2010 . Questo al fine di prevenire o ridurre i casi di rigetto per improcedibilità delle iniziative presentate e di non incorrere in ipotesi di diniego dell’assistenza, evitando, conseguentemente, il ripetersi di procedure non correttamente interpretate da parte dei promotori, così da garantire un minore aggravio della copertura amministrativa della legge.


3. Le revisioni introdotte hanno reso opportuni ulteriori interventi sul testo, in particolare con riferimento alle disposizioni sulla sospensione dei termini, al fine di rendere univoche le norme e di armonizzare la disciplina complessiva.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.