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Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 51/2010
1. L’articolo 16 della l.r. 51/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - Sospensione dei termini
1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.