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Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 51/2010 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nel caso di iniziativa di tre consigli comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l’identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all’articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.