Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 76
- Norma finanziaria
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all’articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007 .
2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017. (17)
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.