Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

Art. 49
- Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. A supporto della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. L’osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:
a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;
b) un membro in rappresentanza dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
3. L’osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.
4. L’osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:
a) all’acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;
b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;
c) all’analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;
d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;
e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.
5. L’osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.
6. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell’attività svolta nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, (28)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 52.

all'autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio.
7. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l’infrastruttura della rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l’osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.
9. Per le attività dell’osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell’IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ) e dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
10. I membri dell’osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta. Ai membri dell’osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell’organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l’anno. (16)

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 4.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.