Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 41
- Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti
1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l’autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L’autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.