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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011

Art. 9
1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale in materia di energia
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 le parole “
PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalla seguente: “
PAER
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
7. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
.”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.