Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52
Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 .
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011
Art. 9
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005
1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale in materia di energia
”.2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “PAER
”.3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 le parole “
PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalla seguente: “PAER
”.4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
7. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
.”.8. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.