Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52
Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 .
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER
1. I contenuti del PAER, di cui all’articolo 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all’articolo 10 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.