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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 8
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Qualora la provincia, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, imponga per gli scaricatori di piena di classe B2 specifiche condizioni di emissione, l'AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, su proposta del gestore del servizio idrico integrato, per ogni singolo scarico in fognatura e per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nell’autorizzazione.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“5 bis.La modifica dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al comma 5, è concessa a condizione che il gestore del servizio idrico integrato dimostri che soluzioni alternative
alla fissazione di limiti di emissione più restrittivi per singoli scarichi, o per più scarichi riguardanti le stesse sostanze, risultano tecnicamente impossibili o eccessivamente onerose rispetto ai benefici ambientali conseguibili.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.