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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“3. L'AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 40/2009.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “
gestore del servizio idrico integrato
” sono aggiunte le seguenti: “
e del gestore degli impianti di cui all’articolo 13 bis
.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“6. È attribuita all'AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, e delle AMC, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.