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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza della provincia.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Il comune e la provincia provvedono alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.