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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 24
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n.11.(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 “Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. Abrogazione della legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 “Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale”), le AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, verificano, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale, l'idoneità dei trattamenti in essere nonché di quelli già programmati per la scadenza di cui allo stesso comma 1.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 28/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Ove l'area sensibile ed il relativo bacino drenante ricomprenda porzioni di territorio appartenenti ad ambiti territoriali ottimali diversi, la Regione provvede alla verifica di cui al comma 2 con il supporto delle AATO interessate o del soggetto che assumerà le relative funzioni. Qualora la verifica dimostri l’inidoneità dei trattamenti in essere o di quelli programmati la Regione definisce, d’intesa con le AATO interessate o con l’ente che assumerà le relative funzioni, gli interventi da inserire nei rispettivi piani stralcio.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 28/2010 è inserito il seguente:
“5 bis. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di cui all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006, alla verifica di cui al comma 2 provvede la Regione, con il supporto dei soggetti gestori di tali impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d’intesa con i medesimi soggetti gestori.”.
4. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 4 della l.r. 28/2010 è inserito il seguente:
“5 ter. Nei casi di cui al comma 5, ove siano presenti all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante anche gli impianti di cui al comma 5 bis, la verifica di cui al comma 2 è effettuata dalla Regione con il supporto oltre che delle AATO interessate, o dell’ente che assumerà le relative funzioni, anche dei soggetti gestori di detti impianti. Gli eventuali interventi, necessari ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, sono definiti dalla Regione d’intesa con le AATO interessate, o con l’ente che assumerà le relative funzioni, e con i soggetti gestori degli impianti di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.