Menù di navigazione

Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 23
- Disposizioni per le aree sensibili esistenti
1. Per le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), nonché le disposizioni di cui all’articolo 21 ter, commi 2, 3, 4, e 5 e articolo 21 quater della l.r. 20/2006 introdotti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 21 ter, comma 3, della l.r. 20/2006 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.